IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti,  sentite  le parti ed i loro difensori, osserva
  quanto segue: si premette che i ricorrenti, tutti medici dipendenti
  dell'A.S.L. di Piacenza, ricorrono al giudice del lavoro del locale
  tribunale,  per  sentire dichiarare la sospensione del loro obbligo
  di  opzione  sancito  dall'art. 15-quater  legge  n. 502/1992  come
  modificato  dal  decreto-legge  n. 229/1999  ai  fini  della scelta
  libero  professionale  infra od extra muraria, da effettuarsi entro
  il   termine   perentorio  del  29  ottobre  1999,  successivamente
  prorogato  dall'art. 1, decreto-legge n. 49/2000 al 15 marzo 2000 e
  cio'  in  quanto  a  tale  data  l'azienda non aveva opportunamente
  ottemperato  all'obbligo  sancito  dal successivo art. 15-quinquies
  lettera  a),  di apprestare opportune strutture, cosi' impedendo ai
  ricorrenti  di  poter  operare una scelta libera e consapevole alla
  quale conseguisse una concreta possibilita' lavorativa.
    A  miglior  chiarimento, e' necessario rilevare che, a differenza
  di   quanto   espressamente   previsto   dall'art. 1   -  comma  10
  n. 662/1996,     precedentemente    disciplinante    la    materia,
  l'art. 15-quater  in  questione,  come modificato dal decreto-legge
  n. 229/1999,   non   condiziona  piu'  l'opzione  all'esistenza  di
  strutture  nelle  quali  l'attivita'  libero  professionale risulti
  organizzata   ed   attivata   ai   sensi   dell'art. 4,   comma  10
  decreto-legge  30 dicembre 1992 n. 502 ai fini dell'organizzazione,
  per  il  quale  era  previsto il termine di centoventigiorni giorni
  dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 517/1993.
    Secondo  l'interpretazione  letterale che deve essere adottato ex
  art. 12  preleggi,  il  mancato richiamo all'effettiva operativita'
  delle strutture non puo' avere altro significato se non quello che,
  nella  svolta  decisiva  della  riforma  sanitaria  operata  con il
  decreto-legge  n. 229/1999,  il  termine  dell'opzione  dei  medici
  ospedalieri deve ritenersi tassativo e non piu' condizionato.
    Sembra  al giudicante che tale interpretazione si presti per piu'
  aspetti   a  profili  di  incostituzionalita',  in  particolare  in
  relazione agli articoli 3 - 4 - 97 e 32 Costituzione.
    Quanto  alla violazione dell'art. 3 non puo' non rilevarsi come a
  fronte   di   obblighi   reciproci,  logicamente  e  funzionalmente
  correlati,  sia  previsto solo per il medico un termine perentorio,
  laddove  l'azienda  puo',  viceversa,  procrastinare  sine  die  la
  propria     inadempienza,    ponendo    di    fatto    il    medico
  nell'impossibilita' di svolgere la libera professione.
    L'esistenza  del  termine perentorio a carico del solo sanitario,
  in  mancanza di strutture che rendano operativa l'opzione, viola il
  diritto  di  questi  ad effettuare una scelta libera e consapevole,
  rimettendo   alla   volonta'   potestativa  dell'azienda  anche  in
  relazione  alle  sue  effettive risorse finanziarie, il tempo ed il
  modo di apprestare le idonee strutture.
    In un sistema di rapporti giuridici tra le parti, regolamentati a
  tutti  gli effetti dal diritto privato - sia per quanto riguarda il
  rapporto  di  lavoro subordinato sottostante a quello professionale
  di  cui  trattasi,  sia  in  relazione  a  quest'ultimo, per quanto
  concerne  i  reciproci  obblighi  tra  ASL  e  professionista  - la
  previsione  unilaterale  del  termine, da cui discende comunque una
  scelta  irreversibile,  appare  fortemente  discriminatoria  e  non
  supportata  da motivi che ricolleghino il differente trattamento ad
  interessi superiori.
    Anzi, la mancata prestazione libera professionale intramoenia del
  medico,  impedisce  all'azienda  stessa  di  fornire  un  ulteriore
  servizio   specifico   cui   e'  istituzionalmente  chiamata  e  di
  raggiungere   cosi'   un   obiettivo  di  risultato  (primariamente
  economico,  a  causa  della  mancata  percezione  delle entrate che
  competono  all'ASL  per  tale  attivita')  che e' uno dei capisaldi
  dell'aziendalizzazione  delle  ASL  e  della  riforma  sanitaria in
  genere.
    Per  quest'aspetto  si  puo'  ravvisare  un  ulteriore profilo di
  illegittimita' dell'art. 15-quater, in relazione all'art. 97 Cost.,
  che  impone  il  buon andamento della pubblica amministrazione, non
  dovendosi dimenticare la natura pubblicistica dell'ente e delle sue
  finalita'.
    Altro  motivo  di  incostituzionalita'  si  ravvisa  in relazione
  all'art. 4  Cost., in quanto l'impossibilita' del medico di operare
  fuori   dell'azienda   per   l'incompatibilita'   legale  derivante
  dall'opzione, e dentro l'azienda per mancanza di spazi e strutture,
  viola  palesemente  il  diritto  al  lavoro garantito dal succitato
  articolo.
    Neanche  la  possibilita' di convenzione degli studi esterni puo'
  ritenersi  un adeguato correttivo all'inconveniente, trattandosi di
  alternativa  transitoria,  che  spesso non giustifica la necessita'
  del medico di effettuare onerosi investimenti nei beni strumentali,
  destinati  a  diventare  antieconomici in ragione del loro utilizzo
  temporalmente limitato.
    Quanto  al  profilo  d'illegittimita'  in  relazione  all'art. 97
  Cost.,  oltre  che per quanto gia' esposto, appare chiaramente come
  il ritardo o l'omessa predisposizione delle strutture e dei servizi
  comporterebbe  un  inevitabile  risarcimento a favore dei medici da
  parte  dell'USL, che in ragione della sua natura pubblica e' tenuta
  al dovere di buona amministrazione che ricomprende in se', in primo
  luogo,   l'uso  corretto  delle  risorse  finanziarie,  secondo  un
  principio  di  economia che vieta spese altrimenti evitabili, tanto
  piu' se esse sono dovute a consapevole inadempienza.
    Quanto  infine alla violazione dell'art. 32 della Costituzione si
  rileva  come  la  mancata  operativita' del medico che ha optato si
  rifletta  anche  sul  primario  diritto  dei cittadini alla salute,
  concretandosi  di  fatto nella limitazione se non addirittura nella
  negazione  del  diritto  alla  scelta  fiduciaria  del medico e del
  regime contrattuale cui si vuole accedere.
    In conclusione ritiene questo giudice, che l'art. 15-quater comma
  3  legge  n. 502/1992,  nella parte in cui non prevede un termine a
  carico dell'ASL entro il quale adempiere o, in caso di inadempienza
  dell'ASL,  la  sospensione  del  termine  previsto  per  effettuare
  l'opzione,  si  ponga  in  contrasto  con gli articoli 3, 4, 32, 97
  della Costituzione per gli indicati profili sostanziali.